guardie-ittiche

Guardie Ittiche CFI

Guardie Ittiche CFI

CARPFISHING ITALIA, grazie alla sua capillarità nel territorio italiano e alla energica attività delle sedi periferiche, è dotata di Guardie Particolari Giurate Volontarie Ittiche appartenenti all’associazione.

Guardie Ittiche CFI

Noi carpisti siamo profondamente legati alla nostra passione, in maniera proporzionale al rispetto per l’ambiente che ci circonda.

Il rispetto per la fauna e per la natura è per noi uno stile di vita, più che una mera passione sportiva!
Grazie alle Guardie Ittiche CFI, i carpisti hanno la possibilità di intervenire in maniera attiva e diretta per tutelare la fauna ittica.

Un sogno diventato realtà grazie a CFI!

Ma vediamo nel dettaglio chi sono e quali compiti hanno le Guardie Particolari Giurate Volontarie Ittiche.

Chi sono le Guardie Ittiche CFI, o meglio Le Guardie Particolari Giurate Volontarie Ittiche.

Le Guardie Particolari Giurate (G.P.G.) Volontarie Ittiche esercitano poteri autoritativi e certificativi nell’ambito dell’attività di protezione del patrimonio indisponibile dello Stato (fauna ittica), perciò sono dei Pubblici Ufficiali.

Le G.P.G. hanno il compito di vigilare il territorio Provinciale allo scopo di prevenire la commissione di fatti illeciti attinenti alla materia ittica.

Sono in pratica delle “sentinelle” che pattugliano e controllano, scoraggiando di fatto, soggetti che siano intenzionati a violare la normativa sulla pesca.

La figura della Guardia Particolare Giurata Volontaria Ittica è prevista in primo luogo dall’art. 31 del Regio Decreto n° 1604 del 8/10/1931 che cita:

“Le Province, i Comuni, i Consorzi, le Associazioni e chiunque vi abbia interesse possono nominare e mantenere, a proprie spese, agenti giurati per concorrere alla sorveglianza sulla pesca tanto nelle acque pubbliche, quanto in quelle private.

Gli agenti debbono possedere i requisiti determinati dall’art. 81 del regolamento 20 agosto 1909 n. 666 (ora art. 138 R.D. 18.06.1931 n° 773), prestare giuramento davanti al pretore, ed essere singolarmente riconosciuti dal prefetto.

Essi, ai fini della sorveglianza sulla pesca, hanno qualità di agenti di polizia giudiziaria”.

Guardia Particolare Giurata Volontaria Ittica

Il Regio Decreto sopra citato attribuisce alle Guardie Particolari Giurate Ittiche la funzione di Agente di Polizia Giudiziaria.

Tale qualifica identifica la possibilità di agire nel caso di illeciti di natura penale in materia ittica.

Chiaramente le G.P.G. Ittiche, hanno piena competenza ed autonomia anche nell’attività di repressione degli illeciti specifici di natura amministrativa in materia ittica.

Con illecito di natura amministrativa si intende la violazione di una norma amministrativa da parte di un soggetto (denominato trasgressore).

Per meglio precisare, si parla di violazione amministrativa nel caso in cui una persona, mediante un’azione od un’omissione, non rispetta una legge.

Per una condotta illecita la legge prevede, quindi, un’infrazione (nella quale viene individuato l’illecito commesso) ed una relativa sanzione collegata (di natura esclusivamente pecuniaria).

Il trasgressore e/o l’obbligato in solido estinguono gli effetti dell’illecito amministrativo commesso mediante il pagamento di una data somma di denaro.

L’attività di repressione delle G.P.G. ittiche si concretizza con l’accertamento dell’infrazione commessa dal trasgressore, successivamente l’identificazione dello stesso e la propedeutica redazione di un Verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa.

Qualora il Regolamento sulla pesca lo preveda, la G.P.G può eseguire il sequestro amministrativo degli attrezzi oggetto della violazione (canne, reti, ecc.).

E’ opportuno evidenziare che il Sequestro Amministrativo può essere operato dalla G.P.G. ittica, nella materia di competenza, ai sensi degli artt. 13 e 20 a L. 689/81 allo scopo di assicurare le fonti di prova dell’avvenuto accertamento.

Gli illeciti di natura penale sono previsti dal Testo Unico delle leggi sulla pesca, Regio Decreto n° 1604 del 8/10/1931 art. 6 e 33, e riguardano l’attività di pesca illecita mediante l’uso:

  • di materiale esplodente;
  • della corrente elettrica;
  • di sostanze atte a stordire e catturare la fauna ittica.

Come sopra citato, si ribadisce che l’art. 31 del Regio Decreto n°1604 prevede che le G.P.G Ittiche (a differenza di quelle Venatorie) rivestano la qualifica di Agente di Polizia Giudiziaria per gli accertamenti di natura penale relativi alla materia ittica; perciò se una G.P.G. Ittica accerta un illecito di natura penale nella materia di competenza, ha l’obbligo di intervenire.

Chiaramente l’attività di vigilanza, in quanto volontaria, è priva di remunerazione.

COME DIVENTARE G.P.G VOLONTARIA ITTICA

Ogni Regione e Provincia può prevedere requisiti e procedure diverse affinchè un soggetto possa assumere la qualifica di Guardia Particolare Giurata Volontaria Ittica.

Sostanzialmente, però, per essere autorizzati a svolgere il servizio di G.P.G. Ittica bisogna essere iscritti ad una Associazione Nazionale (attraverso le sezioni o sedi periferiche) che evidenzi nel proprio Statuto l’attività di vigilanza ittica (la medesima specifica deve essere contenuta anche nello Statuto della sede periferica).

L’Associazione è un Ente, senza fine di lucro, che opera per il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente.

L’art. 5, comma B dello Statuto di CFI (modifiche approvate e depositate nel 2010) cita:
“Gli associati in possesso dell’attestazione di Guardia Particolare Giurata Volontaria possono ricoprire tale incarico previa comunicazione al CDN.

Essi hanno il compito di vigilare e sorvegliare gli ambienti interni e costieri espletando l’attività di controllo sui corsi d’acqua, sui territori limitrofi curando la salvaguardia del patrimonio ittico.

 Oneri e responsabilità per la formazione e coordinamento delle Guardie sono a carico esclusivo della sede periferica identificata più vicino in relazione alla residenza dell’associato Guardia Giurata.”

Carpfishing Italia, quindi, nello Statuto prevede espressamente la figura della Guardia Particolare Giurata Volontaria Ittica, oltre che ovviamente la salvaguardia dell’ambiente e della fauna ittica (art. 2).

Inoltre la polizza assicurativa di CFI copre i danni a terzi delle G.P.G. Volontarie Ittiche appartenenti all’Associazione medesima.

In pratica, qualsiasi socio CFI può chiedere al Presidente dell’Associazione (sede periferica CFI), cui è iscritto, la nomina a Guardia Particolare Giurata, quest’ultimo inoltrerà l’istanza alla Polizia Provinciale, competente territorialmente, che curerà l’evasione dell’intera istruttoria.

Il Corpo di Polizia Provinciale, verifica il possesso dei requisiti (certificato Casellario Giudiziale e dei Carichi pendenti, situazione anagrafica, conferma della residenza, ecc.), e se nulla osta all’evasione della pratica, la Forza di Polizia Provinciale sopra citata provvede al rilascio del Decreto di Nomina a Guardia Particolare Giurata.

L’interessato viene quindi invitato a prestare giuramento dinnanzi al Prefetto competente per territorio.

Il predetto Decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata ittica è infine consegnato per mezzo del Presidente della sede periferica richiedente, alla nuova Guardia.

Il decreto ha validità di due anni e può essere rinnovato con analoga procedura.

Il decreto di nomina di G.P.G Volontaria è, quindi, un atto mediante il quale l’Ente della Provincia – Corpo di Polizia Provinciale autorizza un soggetto a svolgere attività di vigilanza in materia ittica.

Tale Decreto ha le seguenti caratteristiche:

  • ha una validità di due anni;
  • ha competenze esclusivamente sul territorio della Provincia che lo ha rilasciato;
  • attribuisce alla G.P.G. una specifica competenza (ittica e/o venatoria);
  • attribuisce alla G.P.G. Volontaria Ittica la qualifica di Pubblico Ufficiale e di Agente di Polizia Giudiziaria, mentre a quella Venatoria la sola qualifica di Pubblico Ufficiale;
  • ha competenze esclusivamente sul territorio della Provincia che lo ha rilasciato;
  • attribuisce alla G.P.G. una specifica competenza (ittica e/o venatoria);
  • sancisce l’incompatibilità temporale con l’attività sportiva di cacciatore/pescatore;
  • prescrive alla G.P.G. Volontaria l’obbligo di indossare, quando è in servizio di vigilanza, la divisa approvata dal Prefetto competente per territorio;
  • autorizza la G.P.G. Volontaria all’identificazione di soggetti intenti nello sport della pesca.

Le sedi periferiche CFI interessate ad approfondire la procedura di formazione delle  G.P.G., devono inviare una e-mail a: lucaeurotre@libero.it

Condividi

Torna in alto