Non Molliamo

Non Molliamo

Continua il braccio di ferro con il Ministero per il riconoscimento della carpa come autoctona.

Questa, la lettera di risposta inviata in questi giorni.

Spett.le
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione Generale per la protezione della Natura e del Mare
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma (RM)

c.a. Dott.ssa Maria Carmela Giarratano

PEC: dgprotezione.natura@pec.minambiente.it

Oggetto: disciplina applicabile alla carpa (Cyprinus carpio)

Faccio seguito alla nota del 13.02.2015, prot. 0002519, per reiterare la nostra richiesta.

Come è stato evidenziato nella citata nota, la carpa si è insediata stabilmente nel territorio nazionale in un periodo antecedente al 1500 d.C. e per questo in alcuni scritti scientifici viene qualificata come specie “parautoctona”, definizione che però non trova riscontro nella normativa vigente.

L’art. 2 D.P.R. 357/1997 prevede infatti soltanto due categorie (specie autoctone e specie alloctone), ma nel definire quella di specie “autoctona” (art. 2, lett. o-quinquies) fa riferimento alla popolazione o specie che per motivi storico-ecologici è indigena del territorio italiano.

Come già evidenziato nella richiesta di parere del 1 ottobre 2014, il richiamo ad elementi storici non può avere altro significato che dare rilievo ed importanza, ai fini della qualificazione di una specie come autoctona, alla sua presenza sul territorio italiano da lunghissimo tempo, tanto da poterla considerare come parte integrante del patrimonio faunistico, ed all’origine della sua introduzione: in caso contrario, infatti, il riferimento della norma all’aspetto storico sarebbe assolutamente incomprensibile e privo di significato.
E ciò corrisponde anche ad un diffuso orientamento scientifico secondo il quale vanno considerate come autoctone anche le specie -come la carpa- che si sono inserite nell’ecosistema in maniera stabile ed appropriata, andando incontro ad “indigenazione”. La fauna infatti non è statica, ma dinamica, muta cioè con il trascorrere del tempo a causa di processi di estinzione, evoluzione, speciazione e sostituzione, determinati da fattori naturali ed antropici.

Ai fini della qualificazione di una specie come autoctona assume rilievo determinante anche l’inserimento di questa nell’ecosistema complessivo in maniera appunto stabile e con appropriato inserimento nella catena alimentare, come è avvenuto con la carpa, presente stabilmente nel territorio italiano da oltre 5 secoli, se non addirittura dai tempi dell’impero Romano e perfettamente integrata nell’ecosistema complessivo.

Si chiede quindi nuovamente a codesto Ministero, che ha seguito l’iter di formazione ed approvazione del D.P.R. 357/1997, di chiarire che, come noi riteniamo per le ragioni sopra esposte, la nozione di specie che “per motivi storico-ecologici” sono indigene del territorio italiano ricomprende anche le specie -come la carpa- che sono andate incontro ad “indigenazione” entrando stabilmente a far parte del patrimonio faunistico nazionale ed integrandosi nell’ecosistema; e, comunque, di esplicitare cosa si intende per “motivi storico-ecologici”.

In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti,

Il Presidente Nazionale Carpfishing Italia 
Agostino Zurma

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