Regolamento Rovigo
PTC e limitazione ai pescatori di mestiere nel nuovo Regolamento Provinciale Pesca
Dopo oltre due anni, nei quali i Presidenti delle varie associazioni di pescatori sportivi rodigine CFI, APSAS, ARCI, ENALPESCA, ANUU, APSP, BLACK BASS hanno sostenuto numerosi incontri rivolti ad elaborare ipotesi e proposte, discusse poi con l’Amministrazione Provinciale e tecnici preposti, il nuovo Regolamento Provinciale della pesca ha visto la sua stesura definitiva.
Concordato anche con i pescatori di mestiere il testo finale ha ottenuto il benestare della Commissione Tecnica e ormai manca solo il passaggio conclusivo in Consiglio Provinciale previsto per il mese di Settembre. Un lavoro efficace, quello svolto dai rappresentanti le associazioni nel quale vi sono evidenti segnali positivi che caratterizzano una presa di posizione diversa da parte dell’amministrazione nei confronti di particolari problematiche anche se ancora non si sono raggiunti totalmente gli obbiettivi prefissati, e per i quali probabilmente da sola la Provincia non può efficacemente porre rimedio, ma sui quali continueremo a lavorare confidando in un supporto reale e determinato da parte della Presidente Virgili.
Due articoli emergono tra i tanti modificati, l’approvazione del Progetto Tutela Carpa, e la decisione storica di inibire tutte le acque secondarie della Provincia Polesana ai pescatori di mestiere. Una valida presa di posizione da parte degli esponenti provinciali, ai quali chiediamo ora un deciso intervento nello sviluppare e intensificare la vigilanza, evitando così di rendere inutile simile norma, traendo anche risorse dai fondi a disposizione in Regione grazie all’aumento delle licenze e per i quali ho personalmente inviato a Palazzo Balbi una relazione specifica.
Di seguito alcuni punti inseriti nel nuovo regolamento.
Il Presidente Nazionale
Agostino Zurma
- La pesca professionale è vietata nelle zone golenali, nelle lanche morte (specchi d’acqua stagnante formatisi in un’ansa di fiume abbandonata dalla corrente) dei rami fluviali e nei campi di gara fissi ed in tutte le acque secondarie della provincia.
- Per il periodo 1° Maggio – 30 Giugno è vietato l’uso e la detenzione sul luogo di pesca del mais, altre granaglie e loro derivati.
- Per la tecnica di pesca denominata “ carp fishing” è possibile utilizzare tra esca e pastura fino a kg 15 solo ed esclusivamente per la pesca nel fiume PO; il Mais ed il Tiger debbono essere utilizzati cotti;
- Uso del guadino, con diametro massimo o lato massimo di cm. 100.
- E’ sempre vietato il trasporto o il deposito di attrezzi non consentiti a bordo delle imbarcazioni sia in navigazione che ormeggiate.
- L’esercizio della pesca dilettantistico-sportiva è consentita senza limitazioni di orario.
- E’ consentito l’uso in azione di pesca di un massimo di quattro canne in zona ciprinicola (zona B) e di cinque canne in zona salmastra (zona C).
- In tutte le acque interne della Provincia di Rovigo è vietato l’utilizzo di vasche di raccolta galleggianti e/o ancorate dei pesci pescati con l’esclusione di quelle espressamente autorizzate dalla Provincia e munite di idonea cartellonistica di identificazione.
- tinca = lung. minima cm 30
- carpa = minima cm. 35 e massima cm 60
- Le amur rientrano nelle quantità massime di pesce trattenuto giornaliero di non più di Kg. 5 di pesci, anche se di diversa specie, salvo il caso in cui tale limite venga superato dall’ultimo capo catturato.
- La pesca degli animali acquatici sottoriportati è proibita nei seguenti periodi: tinca: dal 1° Maggio al 30 Giugno ,carpa: dal 1° Maggio al 30 Giugno
- Per le specie ittiche sottoindicate, la cattura è vietata per tutto il periodo dell’anno: storione cobice, storione comune, storione ladano
- E’consentita l’immissione delle seguenti specie ittiche: pesce persico reale, tinca, carpa, luccio, storione cobice, storione comune, storione ladano, anguilla
- Il Dirigente responsabile del Servizio Pesca istituisce zone di ripopolamento ittico, zone di pesca No Kill a tutela e protezione della fauna ittica e zone di pesca trofeo con facoltà di stabilire nel provvedimento di istituzione eventuali ulteriori specifiche limitazioni per esche, attrezzi e periodi di pesca consentiti.
- Il Dirigente responsabile del Servizio Pesca a tutela e salvaguardia del patrimonio ittico, può disporre in corsi d’acqua o tratti di essi, per il tempo ritenuto necessario per il ripristino biologico, dei divieti temporanei di pesca anche per singole specie ittiche.
- Nei laghetti e bacini privati è sempre vietata l’immissione di pesce di provenienza diversa da allevamenti autorizzati.
- La Provincia o personale allo scopo da essa delegato provvede al recupero della fauna ittica nei tratti oggetto di asciutta ed alla sua successiva re immissione in altri corpi idrici idonei. Al fine di definire le modalità di recupero con personale volontario la provincia potrà sottoscrivere apposito protocollo d’intesa con le associazioni disponibili.