Regolamento Provinciale Pesca Rovigo

Regolamento Provinciale Pesca Rovigo

Regolamento Provinciale Pesca Rovigo

Si attendeva con ansia l’ultimo passaggio in Consiglio Provinciale per la definitiva approvazione del nuovo:

e finalmente è arrivato.

Durante lo svolgimento del Consiglio, sono addirittura emersi degli interventi con i quali alcuni consiglieri provinciali chiedevano una ulteriore e maggiore attenzione verso i problemi legati all’impoverimento indiscriminato e al bracconaggio dilagante a cui sono sottoposte le nostre acque. Ci sono voluti un paio di anni durante i quali i Presidenti delle varie associazioni di pescatori sportivi rodigine CFI, APSAS, ARCI, ENALPESCA, ANUU, APSP, BLAK BASS, si sono riuniti e hanno dato indicazioni importanti, sostenute da proposte discusse successivamente con i rappresentanti dell’Amministrazione Provinciale e tecnici preposti. Un risultante importante e si può forse affermare questo come il il primo regolamento, in Italia, capace di raggruppare così tante norme delle quali probabilmente alcune attuate per la prima volta.

Una incoraggiante  presa di posizione da parte degli esponenti Provinciali, ai quali  si chiede ora di non renderla vana, confidando in una attività svolta a rendere concreto il lavoro svolto attorno ad una scrivania con la presenza sul territorio, un deciso, oculato e riflessivo  intervento nello sviluppare e intensificare la vigilanza, proprio di coloro che mettono la tutela dei luoghi e degli ambienti, tutti, come dovere nei confronti della comunità e del territorio stesso, alla quale anche noi, come Associazioni, dovremo contribuire in modo reale, in sinergia con le Guardie Provinciali. Di seguito alcuni dei punti approvati.

Il Presidente Nazionale

Agostino Zurma

  • La pesca professionale è vietata nelle zone golenali, nelle lanche morte (specchi d’acqua stagnante formatisi in un’ansa di fiume abbandonata dalla corrente) dei rami fluviali e nei campi di gara fissi ed in tutte le acque secondarie della provincia.
  • Per il periodo 1° Maggio – 30 Giugno è vietato l’uso e la detenzione sul luogo di pesca del mais, altre granaglie e loro derivati.
  • Per la tecnica di pesca denominata “ carp fishing”  è possibile utilizzare tra esca e pastura fino a kg 15  solo ed esclusivamente per la pesca nel fiume PO; il Mais ed il Tiger  debbono essere utilizzati cotti;
  • Uso del guadino, con diametro massimo o lato massimo di cm. 100.
  • E’ sempre vietato il trasporto o il deposito di attrezzi non consentiti a bordo delle imbarcazioni sia in navigazione che ormeggiate. 
  • L’esercizio della pesca dilettantistico-sportiva  è consentita senza limitazioni di orario.
  • E’ consentito l’uso in azione di pesca di un massimo di quattro canne in zona ciprinicola (zona B) e di cinque canne in zona salmastra (zona C).
  • In tutte le acque interne della Provincia di Rovigo è vietato l’utilizzo di vasche di raccolta galleggianti e/o ancorate dei pesci pescati con l’esclusione di quelle espressamente autorizzate dalla Provincia e munite di idonea cartellonistica di identificazione.
  • tinca  = lung. minima cm 30
  • carpa = minima cm. 35 e massima cm 60
  • Le amur rientrano nelle quantità massime di pesce trattenuto giornaliero  di non più di Kg. 5 di pesci, anche se di diversa specie, salvo il caso in cui tale limite venga superato dall’ultimo capo catturato.
  • La pesca  degli animali acquatici sottoriportati è proibita nei seguenti periodi: tinca: dal 1° Maggio al 30 Giugno ,carpa: dal 1° Maggio al 30 Giugno
  • Per le specie ittiche sottoindicate, la cattura è vietata per tutto il periodo dell’anno: storione cobice,  storione comune,  storione ladano
  • E’consentita l’immissione delle seguenti specie ittiche: pesce persico reale, tinca, carpa, luccio, storione cobice, storione comune, storione ladano, anguilla
  • Il Dirigente responsabile del Servizio Pesca istituisce zone di ripopolamento ittico, zone di pesca No Kill a tutela e protezione della fauna ittica e zone di pesca trofeo con facoltà di stabilire nel provvedimento di istituzione eventuali ulteriori specifiche limitazioni per esche, attrezzi e periodi di pesca consentiti.

Il Dirigente responsabile del Servizio Pesca a tutela e salvaguardia del patrimonio ittico, può disporre in corsi d’acqua o tratti di essi, per il tempo ritenuto necessario per il ripristino biologico, dei divieti temporanei di pesca anche per singole specie ittiche.

  • Nei laghetti e bacini privati è sempre vietata l’immissione di pesce di provenienza diversa da allevamenti autorizzati.

La Provincia o personale allo scopo da essa delegato provvede al recupero della fauna ittica nei tratti oggetto di asciutta ed alla sua successiva re immissione in altri corpi idrici idonei. Al fine di definire le modalità di recupero con personale volontario la provincia potrà sottoscrivere apposito protocollo d’intesa con le associazioni disponibili.

Il Presidente Nazionale

Agostino Zurma

Condividi

Torna in alto