PeschiAMO Insieme prima parte

PeschiAMO Insieme prima parte

PeschiAMO Insieme prima parte

Dopo la presentazione del manuale da parte del Presidente Zaia, dell’Assessore Pan e del sottoscritto, entriamo nel vivo del testo. Iniziamo parlando dei documenti necessari all’esercizio della pesca e di chi può pescare senza il versamento obbligatorio, analizzando poi le sanzioni su cui si può incorrere.

Una serie di nozioni tra cui spicca il ricordo ad un vecchio documento, il libretto della licenza di pesca, nel quale era presente anche la foto del pescatore, un vero e proprio documento di riconoscimento.

Agostino Zurma

Presidente Nazionale Carpfishing Italia

Rappresentante Carpfishing “Tavolo Blu Regione Veneto”

Componente Commissione Ittica Provincia di Rovigo


1/6 IL MANCATO POSSESSO DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE

PeschiAMO Insieme prima parte
PeschiAMO Insieme prima parte

Se il pescatore non è in grado di esibire un valido documento di identificazione (perché ad esempio l’ha dimenticato a casa), in modo da dimostrare di essere il titolare del versamento di € 34,00, commette la stessa violazione di chi pesca senza licenza.

Di fatto, componendosi la “licenza di pesca” di due parti (documento di identificazione e ricevuta di versamento), la mancanza di una delle due “pezze giustificative” equivale ad una violazione.

Il legislatore ha voluto mettere un certo ordine nella materia, escludendo la possibilità che più persone possano pescare scambiandosi una sola ricevuta.

Di fatto, l’esibizione del documento di identificazione consente di comprendere se il pescatore nominato nella ricevuta di versamento sia lo stesso che sta pescando.


1/7 LE SANZIONI

Se si esercita la pesca senza essere in possesso del titolo autorizzatorio (licenza), si commette un’infrazione.

Gli addetti alla vigilanza ittica assicurano un continuo e capillare controllo sull’esercizio della pesca (a norma dell’art. 15 Legge Regionale n. 19/98 e del Regio Decreto n. 1604 dell’8/10/1931).

Esercitare la pesca senza aver pagato l’importo di € 34,00 costa al pescatore “abusivo” una sanzione di € 116,67, più un’altra sanzione regionale per l’evasione del tributo che si sarebbe dovuto versare alla Regione del Veneto.

PeschiAMO Insieme prima parte
PeschiAMO Insieme prima parte

Se l’attività di pesca senza licenza venisse svolta in acque in concessione, le sanzioni diventerebbero tre, ovvero:

  • la prima di € 116,67, perché il soggetto pescava senza la prescritta licenza;
  • la seconda di € 166,67, perché l’individuo pescava privo dell’autorizzazione del concessionario;
  • la terza, comminata dalla Regione del Veneto, per l’evasione del tributo dovuto per esercitare la pesca.

Da ciò si evince quanto possa “costare” esercitare l’attività di pesca con dispregio della norma.

Pertanto, nel caso di comportamento illecito da parte di un pescatore privo di licenza, trova piena applicazione l’art. 9 comma 1 della Legge Regionale per pescare, mentre l’art. 33 della predetta Legge Regionale indica le sanzioni da applicare nel caso in cui gli organi accertatori rilevino delle infrazioni.

Per quanto attiene l’uso di attrezzi per la pesca di professione (reti, bertovelli, ecc.), l’art. 40 della Legge n. 154 del 28/07/2016 sta permettendo un’attività di repressione molto forte nei confronti di tutti quei soggetti che le Forze di Polizia chiamano “bracconieri”.


1/8 I MINORI DI ANNI 18 E GLI ADULTI OLTRE IL SETTANTESIMO ANNO DI ETÀ

Come già detto al punto 1/1, l’Amministrazione Regionale del Veneto, con propria Legge n. 9 dell’11/05/2015 (art. 11 comma 1), ha abrogato il comma 1 dell’art. 10 della Legge Regionale n. 19/98.

Per meglio precisare, prima della L.R. n. 9/2015, l’attività di pesca sportiva era suddivisa in base a quattro categorie di soggetti:

  • quelli che avevano da 0 a 14 anni (non compiuti);
  • quelli che avevano da 14 a 17 anni (compiuti);
  • quelli che avevano da 18 a 69 anni compiuti;
  • quelli con più di 70 anni.

Per i primi e gli ultimi (ovvero per coloro i quali avessero un’età compresa fra 0 e 14 anni non compiuti e quelli aventi più di 70 anni) non era richiesto il possesso della licenza di pesca.

I secondi (ovvero i soggetti fra i 14 e i 18 anni non compiuti) dovevano pagare  € 6,80 (ovvero il 20% dell’importo di € 34,00).

I terzi (cioè gli individui che avessero tra i 18 anni e i 70 anni non compiuti) dovevano pagare € 34,00 per poter esercitare la pesca dilettantistico-sportiva.

La L.R. n. 9/2015 ha permesso la pesca senza licenza anche alla categoria di giovani compresi fra i 14 e i 18 anni (non compiuti).


1/11 CENNI SULLA VECCHIA LICENZA DI PESCA DILETTANTISTICO-SPORTIVA

Qualche anno fa è andata “in pensione” la licenza di pesca dilettantistico-sportiva. La licenza di pesca era un documento (simile alla Carta d’Identità) che, oltre ad avere al suo interno la foto del soggetto, riportava i dati anagrafici dello stesso, la sua residenza, la data di rilascio e quella di scadenza (aveva una durata di 6 anni).

La “vecchia” licenza di pesca doveva essere accompagnata, ogni anno, dalla ricevuta di  versamento dell’importo dovuto per esercitare il tanto amato sport.

Questa “vecchia” licenza evidenziava una data di rilascio, mentre il periodo di copertura assicurato dal tributo annuale decorreva dalla data di effettuazione del versamento fino all’anno dopo, con riferimento alla data di rilascio della licenza di pesca (e non alla data del versamento).

Per meglio chiarire, se la licenza di pesca fosse stata rilasciata il 21/09/1999 e il versamento fosse stato fatto il 22/01/2003, il pescatore avrebbe potuto lecitamente esercitare la pesca dal 22/01/2003 al 21/09/2003.

Inoltre, la “vecchia” licenza di pesca doveva essere rinnovata ogni 6 anni.

Visto, però, che per esercitare la pesca dilettantistico-sportiva non si richiedeva il possesso di alcun requisito, la Pubblica Amministrazione ha ritenuto, con l’intento di snellire le procedure ed agevolare l’attività di pesca sportiva, di non procedere più al rilascio della licenza di pesca e di considerare “licenza di pesca” il possesso del documento di identificazione unitamente alla ricevuta di versamento.

Di fatto, pertanto, l’identificazione del soggetto mediante la “vecchia” licenza viene, a oggi, eseguita dietro esibizione della Carta d’Identità (o altro valido documento di riconoscimento).

Stante, però, questo nuovo impianto normativo, è stato deciso che il versamento di € 34,00 avesse validità per un anno intero dalla data dell’effettuazione, non legando, così, il versamento alla validità di altro documento.

Condividi

Torna in alto