Garfagnana (LU) - sede C.F.I. n° 175
Garfagnana
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Comune di Minucciano
Ordinanza n. 7 del 7.5.2011
Oggetto: Pesca di carp fishing sul lago di Gramolazzo. Deroga ordinanza divieto di campeggio.
IL SINDACO
Vista la precedente propria ordinanza sindacale n. 21/2010 relativa al divieto di campeggio, attendamenti ecc. sul territorio comunale al di fuori degli spazi autorizzati;
Vista la richiesta della Associazione C.F.I. Garfagnana di poter garantire la possibilità di installare e tener montate le tende ad uso dei partecipanti nelle postazioni destinate alla pesca di carp fishing nel lago di Gramolazzo;
Considerato che detta attività può apportare un incremento al flusso turistico anche in considerazione del fatto che prevede il pernottamento in loco per monitorare l’attività di pesca;
Visto il regolamento di attuazione della L.R.T. n. 7/2005 “Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne”;
Ritenuto di individuare e regolamentare una apposita zona per consentire l’hobby di tale pesca con la possibilità di tenda, anche in considerazione che la zona risulta servita a breve distanza da idonea struttura alberghiera;
Visto il TUEL n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 50, comma 7 e 54, comma 3;
DISPONE
1.) – di individuare sulla sponda del lago di Gramolazzo la seguente zona dove sarà consentito l’uso di tende destinate esclusivamente alla pesca di carp fishing nel periodo 1° marzo 30 novembre di ogni anno, con esclusione del periodo di divieto di pesca alla carpa fissato annualmente per legge:
sponda sinistra con inizio da ponte strada provinciale Rimessa di Agliano (sotto bivio Agliano) fino a canaletto in prossimità alloggi ERP:
2.) – Le tende dovranno essere allineate in unica fila a 5/10 metri dal livello dell’acqua;
3) – la zona sarà opportunamente delimitata con tabelle di segnalazione a cura della Associazione C.F.I Garfagnana;
4) E’ fatto divieto di:
- accamparsi in prossimità di cavi elettrici e/o altre situazioni che possono rappresentare pericolo;
- arrecare danni alla vegetazione spontanea ed accendere fuochi direttamente sul terreno;
5) – I partecipanti alla pesca dovranno rispettare il decoro e l’igiene ambientale ed al termine della attività di pesca sono obbligati a lasciare puliti e in ordine i luoghi utilizzati;
6) – Per quanto riguarda l’assegnazione del posto di pesca, mezzi ecc. si fa riferimento al Regolamento regionale D.P.G.R.T. N. 54R/2005;
7 – Il presente atto mantiene salvi tutti i diritti di terzi;
8) – di dare atto che la presente ordinanza potrà essere revocata in qualsiasi momento per sopravvenute nuove esigenze o situazioni, nonché in caso di inosservanza della stessa;
9) – L’inosservanza delle presenti disposizioni sarà punita ai sensi di legge con sanzioni amministrative da € 103,00 a € 618,00;
10) – contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso nei modi e termini di legge;
IL SINDACO
arch. Domenico Davini
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